(Codice della navigazione-art. 408)
                              Art. 408. 
(Responsabilita' del vettore per inesecuzione  del  trasporto  o  per
                              ritardo). 
 
  Il vettore e' responsabile dei  danni  derivati  al  passeggero  da
ritardo o da mancata esecuzione  del  trasporto,  se  non  prova  che
l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.