Art. 409.
(Responsabilita' del vettore per danni alle persone).
Il vettore e' responsabile per i sinistri che colpiscono la persona
del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio
dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che
l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.