(Codice della navigazione-art. 409)
                              Art. 409. 
        (Responsabilita' del vettore per danni alle persone). 
 
  Il vettore e' responsabile per i sinistri che colpiscono la persona
del  passeggero,  dipendenti  da   fatti   verificatisi   dall'inizio
dell'imbarco sino al  compimento  dello  sbarco,  se  non  prova  che
l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.