(Codice della navigazione-art. 411)
                              Art. 411. 
                (Trasporto del bagaglio registrato). 
 
  Per  il  bagaglio  eccedente  i   limiti   previsti   dall'articolo
precedente il vettore, su  richiesta  del  passeggero,  e'  tenuto  a
compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione  del
luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di
destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei
colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. 
 
  Un esemplare del bollettino firmato dal vettore  e'  consegnato  al
passeggero.