Art. 411.
(Trasporto del bagaglio registrato).
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo
precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e' tenuto a
compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del
luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di
destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei
colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e' consegnato al
passeggero.