Art. 412.
(Responsabilita' del vettore pel bagaglio).
Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di lire
trecento per chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla
dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio,
che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le
avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constare, a pena di
decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di
avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o
di avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non
e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il
passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa
imputabile al vettore.