(Codice della navigazione-art. 412)
                              Art. 412. 
             (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). 
 
  Il vettore  e'  responsabile,  entro  il  limite  massimo  di  lire
trecento per chilogrammo  o  della  maggior  cifra  risultante  dalla
dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie  del  bagaglio,
che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o  le
avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. 
 
  La perdita o le avarie devono essere  fatte  constare,  a  pena  di
decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita  o  di
avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di  perdita  o
di avarie non apparenti. 
 
  Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore,  questi  non
e' responsabile della perdita  o  delle  avarie,  se  non  quando  il
passeggero provi che  le  stesse  sono  state  determinate  da  causa
imputabile al vettore.