(Codice della navigazione-art. 416)
                              Art. 416. 
                    (Pegno legale sul bagaglio). 
 
  Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio  per  i  crediti
verso il passeggero nascenti dal contratto di  trasporto.  Quando  il
passeggero adempie  ai  propri  obblighi,  il  vettore  e'  tenuto  a
riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.