Art. 416.
(Pegno legale sul bagaglio).
Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti
verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il
passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto a
riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.