(Codice della navigazione-art. 418)
                              Art. 418. 
                           (Prescrizione). 
 
  I diritti derivanti dal contratto di  trasporto  di  persone  e  di
bagagli non  registrati  si  prescrivono  col  decorso  di  sei  mesi
dall'arrivo a destinazione del  passeggero  o,  in  caso  di  mancato
arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare. 
 
  I  diritti  derivanti  dal  contratto  di  trasporto   di   bagagli
registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei
bagagli o, in caso di perdita, dal giorno  in  cui  questi  avrebbero
dovuto essere riconsegnati. 
 
  Nei trasporti che hanno inizio o termine  fuori  di  Europa  o  dei
paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti  indicati
nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.