Art. 418.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di
bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi
dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato
arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli
registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei
bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero
dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei
paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati
nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.