Art. 414. (Esecuzione delle trascrizioni) Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo delegato dal capo dell'ufficio e all'estero dal console o da un funzionario da questi delegato. Il repertorio sul quale deve essere presa nota della domanda di pubblicita', ai sensi dell'articolo 256 del codice, e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa, con il ministro per la grazia e la giustizia e su di esso le domande sono annotate in ordine di presentazione. Qualora le trascrizioni o le annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo e ad una delegazione di spiaggia, la pubblicita' non e' effettuata se non sia autorizzata dall'ufficio circondariale marittimo competente al quale devono essere trasmessi gli atti.