(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 416)
                              Art. 416. 
            (Trascrizione di atti relativi a navi perite) 

 
  La trascrizione di atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi  di
proprieta o di altri diritti reali su navi puo' essere eseguita anche
per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla  data
in cui sono stati fatti gli atti. 
  Tale trascrizione puo' eseguirsi  anche  quando  non  e  presentato
l'atto di nazionalita', nel caso di perdita presunta  della  nave,  o
quando e' accertata la perdita o la distruzione dell'atto.