(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 417)
                              Art. 417. 
         (Trascrizione di atti scritti in lingua straniera) 

 
  Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita'
navale deve essere allegata la loro  traduzione  in  lingua  italiana
fatta da un interprete nominato  dal  presidente  del  tribunale  del
luogo o, in mancanza, dal pretore. 
  Gli atti  presentati  all'estero  all'autorita'  consolare  possono
essere da questa tradotti e autenticati. 
  Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se
tradotti dall'autorita' consolare, devono. 
  essere legalizzati.