Art. 421. (Annotazione sull'atto di nazionalita') Quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalita', informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.