(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 421)
                              Art. 421. 
               (Annotazione sull'atto di nazionalita') 
 
 
  Quando  la  pubblicita'  e'  richiesta  all'ufficio   marittimo   o
consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto,  prima
di  trasmettere  i  documenti  all'ufficio  di  iscrizione,  a  norma
dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione
sull'atto di nazionalita', informando telegraficamente  l'ufficio  di
iscrizione.