(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 227)
                 Art. 227. (Art. 57 del Testo Unico) 
       EQUIPAGGIAMENTO PARTICOLARE DEI VEICOLI AD USO PUBBLICO 
           PER TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO DA PIAZZA 

 
  Per gli autoveicoli ad uso pubblico per  trasporto  di  persone  in
servizio da piazza il Ministero  dei  trasporti,  in  relazione  alle
principali dimensioni interne della carrozzeria e al complesso  delle
condizioni  di  abitabilita'  determina  quali  tipi  di  autoveicoli
possano essere  destinati  a  tale  uso;  detti  autoveicoli  debbono
rispondere alle caratteristiche seguenti: 
    a) il numero dei posti riservati  al  pubblico  non  puo'  essere
superiore a cinque oltre a quello del conducente e a  quello  a  lato
del medesimo; quest'ultimo posto, normalmente destinato al  trasporto
bagabli, puo' essere  eventualmente  occupato  da  altro  passeggero,
quando vi sia installato un idoneo sedile ribaltabile; 
    b) e' obbligatorio il divisorio fra il conducente e i  passeggeri
nelle autovetture che  fanno  servizio  nei  Comuni  con  popolazione
superiore ai 100 mila abitanti; tuttavia tale  obbligo  non  sussiste
per le autovetture che abbiano una sola porta per ciascun lato e  per
quelle in cui i sedili anteriori abbiano per  costruzione  originaria
gli schienali ribaltabili per agevolare l'accesso dei passeggeri; 
    c) in sostituzione della colorazione  uniforme,  il  cui  obbligo
viene abolito, e' obbligatoria la presenza del  segnale  luminoso  di
"TAXI", la cui accensione puo' essere omessa durante la  sosta  negli
appositi  posteggi;  il  segnale  deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche: 
      1) essere di forma scatolare portante sulla faccia anteriore  e
su quella posteriore la scritta TAXI; 
      2) la parola TAXI deve  potersi  inscrivere  in  un  rettangolo
avente le dimensioni: in altezza da 10 a 12 cm. e in larghezza da  25
a 30 cm.; le lettere debbono avere l'altezza da 5 a 6 cm.; 
      3) l'applicazione del segnale sul tetto  dell'autovettura  deve
essere inamovibile e tale che il suo  centro  venga  a  trovarsi  sul
piano di simmetria longitudinale in corrispondenza  della  cabina  di
guida senza sporgere oltre i venticinque centimetri  dal  punto  piu'
alto del tetto; le facce anteriore e posteriore del  segnale  debbono
trovarsi su piani normali all'asse longitudinale dell'autovettura; le
lettere  costituenti  la  scritta  debbono  essere   illuminate   per
trasparenza e non deve  vedersi  il  filamento  delle  lampade  poste
all'interno, il cui numero non deve essere superiore a due;  ciascuna
lampada deve avere una potenza elettrica non superiore a cinque Watt; 
      4) la scritta sulla faccia anteriore deve  essere  con  lettere
bianche su fondo nero e quella sulla faccia  posteriore  con  lettere
rosse su fondo nero, non  deve  esservi  ostacolo  alla  propagazione
della  luce  tra  un  qualsiasi  punto   del   segnale   e   l'occhio
dell'osservatore situato negli spazi, avanti e dietro, delimitati  da
due diedri ortogonali, uno a spigolo orizzontale  costituito  da  due
piani passanti per i bordi orizzontali dell'apparecchio e  l'altro  a
spigolo verticale costituito  da  due  piani  passanti  per  i  bordi
verticali del medesimo  e  le  cui  sezioni  risultano  dagli  angoli
indicati nella fig. 182; 
      5)  il  segnale  "TAXI"  deve  essere  di  tipo  approvato  dal
Ministero dei trasporti. 
  Per le autovetture giu' munite della colorazione uniforme l'obbligo
del segnale "TAXI" comincia a decorrere da due anni dopo l'entrata in
vigore del Regolamento.