Art. 384. Il pagamento delle spese relative ad acquisti all'estero di macchine e materiali, o ad altre cause, puo' essere anche eseguito col mezzo di accettazione di tratte sui Ministri cui riguardano le spese da pagarsi. Le tratte pel pagamento di tali spese debbono essere fatte in moneta di corso legale nel Regno, e soltanto da chi ne abbia la facolta' o per speciale autorizzazione del competente Ministro, o per la debita approvazione del contratto che stipuli cosi' fatto modo di pagamento. I traenti contemporaneamente all'emissione delle cambiali debbono darne avviso al Ministro su cui e' tratta la lettera di cambio. Le tratte vogliono essere regolate in modo che il Ministro sul quale sono fatte, abbia il tempo necessario per provvedere al pagamento di esse mediante mandati regolari, visti e registrati alla Corte dei conti; ed in ogni modo non possono essere a meno di 10 giorni vista.