(Regolamento-art. 384)
 
                              Art. 384. 
 
  Il  pagamento  delle  spese  relative  ad  acquisti  all'estero  di
macchine e materiali, o ad altre cause, puo'  essere  anche  eseguito
col mezzo di accettazione di tratte sui Ministri  cui  riguardano  le
spese da pagarsi. 
 
  Le tratte pel pagamento di  tali  spese  debbono  essere  fatte  in
moneta di corso legale nel Regno, e  soltanto  da  chi  ne  abbia  la
facolta' o per speciale autorizzazione del competente Ministro, o per
la debita approvazione del contratto che stipuli cosi' fatto modo  di
pagamento. 
 
  I traenti contemporaneamente all'emissione delle  cambiali  debbono
darne avviso al Ministro su cui e' tratta la lettera di cambio. 
 
  Le tratte vogliono essere regolate in  modo  che  il  Ministro  sul
quale sono  fatte,  abbia  il  tempo  necessario  per  provvedere  al
pagamento di esse mediante mandati regolari, visti e registrati  alla
Corte dei conti; ed in ogni modo non possono  essere  a  meno  di  10
giorni vista.