(Regolamento-art. 385)
 
                              Art. 385. 
 
  I competenti ministri,  all'atto  dell'accettazione  delle  tratte,
provvedono per la emissione dei  relativi  mandati  di  pagamento,  e
fanno prendere nota in  apposito  registro,  tanto  dell'accettazione
della tratta, quanto dell'emissione del corrispondente mandato.