Art. 115. (Gestione dei conflitti di interesse) 1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell'OICR, che danno origine a un conflitto tra: a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entita' avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR; b) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; c) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore; d) gli interessi di due o piu' clienti del gestore. 2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 231/2013. 3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono: a) identificati; b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o piu' OICR gestiti e i loro clienti. 4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilita' che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse. 5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 231/2013 in conformita' alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall'articolo 117.