(Allegato-art. 115)
 
                              Art. 115. 
 
                (Gestione dei conflitti di interesse) 
 
  1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a  far  sorgere
un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase  di
costituzione dell'OICR, che danno origine a un conflitto tra: 
 
  a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti  o
qualsiasi persona o entita' avente stretti legami con il gestore o un
soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal  gestore  o
gli interessi dei partecipanti a tale OICR; 
 
  b)  gli  interessi  dell'OICR,  ovvero  dei  partecipanti,  e   gli
interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; 
 
  c)  gli  interessi  dell'OICR,  ovvero  dei  partecipanti,  e   gli
interessi di un altro cliente del gestore; 
 
  d) gli interessi di due o piu' clienti del gestore. 
 
  2. I tipi di conflitti di interesse  che  possono  insorgere  nella
gestione di OICR sono disciplinati dall'articolo 30  del  regolamento
(UE) n. 231/2013. 
 
  3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono: 
 
  a) identificati; 
 
  b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo  da  evitare
che tali conflitti possano ledere gravemente uno o piu' OICR  gestiti
e i loro clienti. 
 
  4. I gestori tengono distinti i compiti e  le  responsabilita'  che
possono essere considerati incompatibili  fra  loro  o  che  appaiono
idonei a creare sistematici conflitti di interesse. 
 
  5. Nel caso in cui i conflitti  di  interesse  non  possano  essere
gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica  l'articolo
34 del regolamento (UE) n. 231/2013 in conformita' alla  politica  di
gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall'articolo 117.