Art. 116. (Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM) 1. I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 115, comma 5, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.