(Testo unico imposte sui redditi-art. 232)
                              ART. 232 
            Requisiti per l'accesso al regime forfetario 
   (articolo 1, commi da 54 a 56, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti
o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente  capo
se, al contempo, nell'anno precedente: 
a)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero   hanno   percepito   compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; 
b) hanno  sostenuto  spese  per  un  ammontare  complessivamente  non
superiore  a  euro  20.000  lordi  per  lavoro  accessorio   di   cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 52,
comma 1,  lettere  c)  e  d),  anche  assunti  secondo  la  modalita'
riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate
sotto  forma  di  utili  da  partecipazione  agli  associati  di  cui
all'articolo 55, comma 2, lettera b), e le spese per  prestazioni  di
lavoro di cui all'articolo 71. 
2. Ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  del  requisito  per
l'accesso al regime forfetario di cui al comma 1, lettera a): 
a) non rilevano gli  ulteriori  componenti  positivi  indicati  nelle
dichiarazioni fiscali ai sensi  dell'articolo  9-bis,  comma  9,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
b) nel caso di esercizio contemporaneo di  attivita'  contraddistinte
da differenti codici ATECO, si assume  la  somma  dei  ricavi  e  dei
compensi relativi alle diverse attivita' esercitate. 
3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,  arti
o professioni possono avvalersi del  regime  forfetario  comunicando,
nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 68 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta  sul
valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,
di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.