ART. 233
Soggetti esclusi dal regime forfetario
(articolo 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 17,
legge 13 dicembre 2024, n. 203)
1. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di
determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti
in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito
complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea
applicano il regime di franchigia secondo quanto stabilito dal capo
II del titolo XVII del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 154, comma 1, del medesimo testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che
partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a
societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui
all'articolo 5, ovvero che controllano direttamente o indirettamente
societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione,
le quali esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni;
e) le persone fisiche la cui attivita' sia esercitata prevalentemente
nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti
di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti
periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a
esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver
svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di
arti o professioni;
f) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di
lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52, eccedenti l'importo di
euro 30.000; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato.
2. La causa ostativa di cui al comma 1, lettera e), non si applica
nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri
professionali che esercitano attivita' libero-professionali, comprese
quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che
occupano piu' di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di
contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso
tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei
dipendenti di cui al primo periodo e' calcolato alla data del 1°
gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto
di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera
professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un
domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno
stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
3. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 del
presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri
professionali la causa ostativa di cui al comma 1, lettera e), non si
applica altresi' nei confronti delle persone fisiche che esercitano
attivita' di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalita'
e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano
esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo
stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia
certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri,
rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di
sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalita' della
prestazione nonche' all'orario e alle giornate di lavoro.