(Testo unico imposte sui redditi-art. 233)
                              ART. 233 
               Soggetti esclusi dal regime forfetario 
(articolo 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190;  articolo  17,
                   legge 13 dicembre 2024, n. 203) 
 
1. Non possono avvalersi del regime forfetario: 
a) le persone fisiche che si avvalgono di  regimi  speciali  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o   di   regimi   forfetari   di
determinazione del reddito; 
b) i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti
in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri  un  adeguato
scambio di informazioni e che producono nel  territorio  dello  Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito
complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
i soggetti stabiliti in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea
applicano il regime di franchigia secondo quanto stabilito  dal  capo
II del titolo XVII del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto  legislativo
19 gennaio 2026, n. 10; 
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente  effettuano  cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo  37,  comma  1,  lettera  h),  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.  10,  o  di  mezzi  di
trasporto nuovi di cui all'articolo 154, comma 1, del medesimo  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10; 
d)  gli  esercenti  attivita'  d'impresa,  arti  o  professioni   che
partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a
societa' di persone, ad associazioni o a  imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5, ovvero che controllano direttamente o  indirettamente
societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione,
le   quali   esercitano   attivita'   economiche    direttamente    o
indirettamente  riconducibili  a  quelle   svolte   dagli   esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni; 
e) le persone fisiche la cui attivita' sia esercitata prevalentemente
nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso  rapporti
di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro  nei  due  precedenti
periodi d'imposta, ovvero nei confronti di  soggetti  direttamente  o
indirettamente  riconducibili  ai  suddetti  datori  di   lavoro,   a
esclusione dei soggetti che iniziano una nuova  attivita'  dopo  aver
svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio  di
arti o professioni; 
f) i soggetti che nell'anno precedente  hanno  percepito  redditi  di
lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52, eccedenti l'importo  di
euro 30.000; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato. 
2. La causa ostativa di cui al comma 1, lettera e),  non  si  applica
nei confronti delle persone  fisiche  iscritte  in  albi  o  registri
professionali che esercitano attivita' libero-professionali, comprese
quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura  civile,  in  favore  di  datori  di  lavoro  che
occupano  piu'  di  duecentocinquanta  dipendenti,   a   seguito   di
contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto  di  lavoro
subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario  compreso
tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo  pieno  previsto  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro  applicato.  Il  numero  dei
dipendenti di cui al primo periodo e'  calcolato  alla  data  del  1°
gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il  contratto
di lavoro subordinato e il contratto di  lavoro  autonomo  o  d'opera
professionale. I  lavoratori  autonomi  sono  tenuti  a  eleggere  un
domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno
stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. 
3. Fatti salvi gli ulteriori  requisiti  previsti  dal  comma  2  del
presente articolo, in mancanza  di  iscrizione  in  albi  o  registri
professionali la causa ostativa di cui al comma 1, lettera e), non si
applica altresi' nei confronti delle persone fisiche  che  esercitano
attivita' di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalita'
e condizioni  previsti  da  specifiche  intese  realizzate  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
4. Le disposizioni del comma 2 del  presente  articolo  si  applicano
esclusivamente a condizione  che  il  contratto  di  lavoro  autonomo
stipulato contestualmente al  contratto  di  lavoro  subordinato  sia
certificato  dagli  organi  di  cui  all'articolo  76   del   decreto
legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  e  che  non  si  configuri,
rispetto  al  contratto  di  lavoro  subordinato,  alcuna  forma   di
sovrapposizione  riguardo  all'oggetto   e   alle   modalita'   della
prestazione nonche' all'orario e alle giornate di lavoro.