(Testo unico imposte sui redditi-art. 234)
                              ART. 234 
   Previsioni di rinvio in materia di imposta sul valore aggiunto 
   (articolo 1, commi da 58 a 63, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i  contribuenti  di  cui
all'articolo 232, comma 1: 
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 55  del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta  sul
valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,
per le operazioni nazionali; 
b) applicano alle cessioni di beni intraunionali l'articolo 39, comma
3, del testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19  gennaio
2026, n. 10; 
c) applicano agli acquisti di beni intraunionali l'articolo 8,  comma
6, lettera c), del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto  legislativo
19 gennaio 2026, n. 10; 
d) applicano alle prestazioni di servizi  ricevute  da  soggetti  non
residenti o rese ai medesimi gli articoli da 17 a 23 del testo  unico
delle disposizioni legislative  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10; 
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni a
esse  assimilate  le  disposizioni  di  cui  al  testo  unico   delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026,  n.  10,  ferma  restando
l'impossibilita' di avvalersi  della  facolta'  di  acquistare  senza
applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera
d),  e  comma  2,  del  medesimo  testo  unico   delle   disposizioni
legislative in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al
decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Per le operazioni di  cui
al presente comma i contribuenti di cui all'articolo  232,  comma  1,
non hanno diritto alla detrazione dell'imposta  sul  valore  aggiunto
assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi  degli  articoli
da 56 a 60 del testo unico delle disposizioni legislative in  materia
di imposta sul valore aggiunto  di  cui  al  decreto  legislativo  19
gennaio 2026, n. 10; 
f) versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi  per  i
quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo
64 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19  gennaio
2026, n. 10, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo
mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. 
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, i contribuenti che applicano il
regime forfetario sono  esonerati  dal  versamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto e da tutti gli  altri  obblighi  previsti  dal  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19  gennaio  2026,  n.  10,  a
eccezione degli obblighi di  numerazione  e  di  conservazione  delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione  dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.  L'emissione
della fattura, ove prevista, puo' avvenire in modalita'  semplificata
ai  sensi  dell'articolo  73  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al
decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,  anche  se  di  ammontare
complessivo superiore al limite indicato nel  medesimo  articolo  73,
comma 1. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di  cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. 
3.  I  contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario,  per  le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono  la
fattura o  la  integrano  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della
relativa imposta e versano l'imposta entro  il  giorno  16  del  mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
4. Il passaggio dalle regole ordinarie di  applicazione  dell'imposta
sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica  della
detrazione di cui all'articolo 59 del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al
decreto legislativo  19  gennaio  2026,  n.  10,  da  operarsi  nella
dichiarazione  dell'ultimo  anno   di   applicazione   delle   regole
ordinarie. In caso  di  passaggio,  anche  per  opzione,  dal  regime
forfetario alle regole  ordinarie  e'  operata  un'analoga  rettifica
della detrazione nella dichiarazione del primo anno  di  applicazione
delle regole ordinarie. 
5. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno  in  cui  e'  applicata
l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche  l'imposta  relativa
alle  operazioni,  per  le  quali  non  si   e'   ancora   verificata
l'esigibilita', di cui agli articoli 24, comma 5,  e  132  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.  Nella
stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi  degli  articoli
da 56 a 60 del testo unico delle disposizioni legislative in  materia
di imposta sul valore aggiunto  di  cui  al  decreto  legislativo  19
gennaio 2026, n. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa
alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 132 del testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto  legislativo
19 gennaio 2026, n. 10, e i cui corrispettivi non sono  stati  ancora
pagati. 
6. L'eccedenza detraibile emergente  dalla  dichiarazione  presentata
dai  contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario,   relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei
modi ordinari, puo' essere chiesta  a  rimborso  ovvero  puo'  essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo  unico
in  materia  di  versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33.