(Testo unico imposte sui redditi-art. 235)
                              ART. 235 
        Determinazione del reddito imponibile e dell'imposta 
(articolo 1, commi da 64 a  68,  legge  23  dicembre  2014,  n.  190;
        articolo 1 decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81) 
 
1. I soggetti di cui al all'articolo 232,  comma  1,  determinano  il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi
percepiti il  coefficiente  di  redditivita'  nella  misura  indicata
nell'allegato D del presente testo unico, diversificata a seconda del
codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito
imponibile  si  applica  un'imposta  sostitutiva   dell'imposta   sui
redditi,  delle  addizionali  regionali  e  comunali  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per  cento.  Nel  caso  di  imprese
familiari di cui all'articolo  5,  comma  4,  l'imposta  sostitutiva,
calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e  ai
collaboratori familiari, e' dovuta dall' imprenditore.  I  contributi
previdenziali  versati  in  ottemperanza  a  disposizioni  di  legge,
compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori  dell'impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, ovvero, se
non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal  reddito
determinato ai sensi del presente  comma;  l'eventuale  eccedenza  e'
deducibile dal reddito complessivo  ai  sensi  dell'articolo  10.  Si
applicano le disposizioni in materia di versamento  dell'imposta  sui
redditi delle persone fisiche. 
2. Al fine di favorire l'avvio di nuove  attivita',  per  il  periodo
d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro  successivi,
l'aliquota di cui al comma 1 e' stabilita  nella  misura  del  5  per
cento, a condizione che: 
a) il contribuente non abbia  esercitato,  nei  tre  anni  precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui all'articolo 232, comma  1,  attivita'
artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o
familiare; 
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in  nessun  modo,  mera
prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso  il  caso  in  cui  l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di  pratica  obbligatoria
ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
c) qualora venga proseguita  un'attivita'  svolta  in  precedenza  da
altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi   ricavi   e   compensi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento
del  predetto  beneficio,  non  sia  superiore  al  limite   di   cui
all'articolo 232, comma 1. 
3. I componenti positivi e  negativi  di  reddito  riferiti  ad  anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la  cui
tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle
disposizioni del presente testo unico, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del  reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto  regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della  determinazione  del
valore della produzione netta. 
4. I ricavi e i compensi  relativi  al  reddito  oggetto  del  regime
forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto  da  parte  del
sostituto  d'imposta.  A  tale  fine,   i   contribuenti   rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito  cui  le
somme afferiscono e' soggetto a imposta sostitutiva. 
5. Le perdite fiscali generatesi nei periodi  d'imposta  anteriori  a
quello da cui decorre il regime forfetario possono  essere  computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma  1  secondo
le regole ordinarie stabilite dal presente testo unico. 
6. Fino alla approvazione  dei  nuovi  coefficienti  di  redditivita'
elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche
ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 276, comma 1, continuano a
determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi
o dei compensi percepiti il  coefficiente  di  redditivita'  previsto
nell'allegato D del presente testo unico, individuato sulla base  del
codice   corrispondente   all'attivita'   esercitata    secondo    la
classificazione ATECO 2007.