ART. 236
Semplificazione degli adempimenti contabili, dichiarativi e di
sostituto d'imposta
(articolo 1, comma 69, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il
regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322. I contribuenti di cui all'articolo 276, comma 1, non sono tenuti
a operare le ritenute alla fonte di cui alla parte I, titolo II, capo
II del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a eccezione delle
ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico in
materia di versamenti e di riscossione; tuttavia, nella dichiarazione
dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del
percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli
stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi
stessi.