(Testo unico imposte sui redditi-art. 236)
                              ART. 236 
Semplificazione  degli  adempimenti  contabili,  dichiarativi  e   di
                         sostituto d'imposta 
       (articolo 1, comma 69, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo  22
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano  il
regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La  dichiarazione  dei  redditi  e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322. I contribuenti di cui all'articolo 276, comma 1, non sono tenuti
a operare le ritenute alla fonte di cui alla parte I, titolo II, capo
II del testo unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui
al decreto legislativo 24  marzo  2025,  n.  33,  a  eccezione  delle
ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del  medesimo  testo  unico  in
materia di versamenti e di riscossione; tuttavia, nella dichiarazione
dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice  fiscale  del
percettore dei redditi per  i  quali  all'atto  del  pagamento  degli
stessi non e' stata operata la ritenuta  e  l'ammontare  dei  redditi
stessi.