(Testo unico imposte sui redditi-art. 237)
                              ART. 237 
Opzione per il regime  ordinario  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
                aggiunto e delle imposte sui redditi 
       (articolo 1, comma 70, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. I contribuenti che applicano il regime forfetario  possono  optare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e  delle  imposte
sul reddito nei  modi  ordinari.  L'opzione,  valida  per  almeno  un
triennio,  e'  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
applicazione della scelta operata.