ART. 237
Opzione per il regime ordinario ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi
(articolo 1, comma 70, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte
sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un
triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.