(Testo unico imposte sui redditi-art. 238)
                              ART. 238 
                  Cessazione dal regime forfetario 
     (articolo 1, commi 71 e 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. Il  regime  forfetario  cessa  di  avere  applicazione  a  partire
dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  meno  taluna  delle
condizioni di cui all'articolo  232,  comma  1,  ovvero  si  verifica
taluna delle fattispecie indicate  dall'articolo  233,  comma  1.  Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui
i ricavi o i compensi percepiti sono superiori  a  euro  100.000.  In
tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore  aggiunto  a  partire
dalle  operazioni  effettuate  che  comportano  il  superamento   del
predetto limite. 
2. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto  al  regime
forfetario a un periodo d'imposta soggetto  a  regime  ordinario,  al
fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione,  i  ricavi  e  i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario,  hanno  gia'
concorso  a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza   nella
determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi  ancorche'   di
competenza di tali periodi; viceversa i  ricavi  e  i  compensi  che,
ancorche' di competenza del  periodo  in  cui  il  reddito  e'  stato
determinato in base alle regole  del  regime  forfetario,  non  hanno
concorso  a  formare  il  reddito  imponibile  del  periodo  assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali  si
verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime    forfetario.
Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di
passaggio dal regime ordinario  a  quello  forfetario.  Nel  caso  di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le  spese  sostenute
nel periodo  di  applicazione  del  regime  forfetario  non  assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all'uscita dal  regime  forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da  cui
decorre il regime forfetario,  ai  fini  del  calcolo  dell'eventuale
plusvalenza o minusvalenza  determinata,  rispettivamente,  ai  sensi
degli articoli 95 e 110, si assume come costo non ammortizzato quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente  a  quello  dal  quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti
nel  corso  del  regime  forfetario,  si  assume   come   costo   non
ammortizzabile il prezzo di acquisto.