ART. 238
Cessazione dal regime forfetario
(articolo 1, commi 71 e 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire
dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, ovvero si verifica
taluna delle fattispecie indicate dall'articolo 233, comma 1. Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui
i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a euro 100.000. In
tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire
dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del
predetto limite.
2. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime
forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al
fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia'
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche' di
competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che,
ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e' stato
determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di
passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute
nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui
decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale
plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi
degli articoli 95 e 110, si assume come costo non ammortizzato quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti
nel corso del regime forfetario, si assume come costo non
ammortizzabile il prezzo di acquisto.