(Testo unico imposte sui redditi-art. 239)
                              ART. 239 
                        Obblighi informativi 
       (articolo 1, comma 73, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. Con il provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
recante approvazione dei modelli da utilizzare per  la  dichiarazione
dei redditi sono individuati, per i  contribuenti  che  applicano  il
regime  forfetario,  specifici  obblighi  informativi   relativamente
all'attivita' svolta.  Gli  obblighi  informativi  di  cui  al  primo
periodo sono individuati escludendo i dati  e  le  informazioni  gia'
presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione  dei
redditi, nelle banche  di  dati  a  disposizione  dell'Agenzia  delle
entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o  comunicati,
dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di  presentazione
dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.