ART. 239
Obblighi informativi
(articolo 1, comma 73, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione
dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il
regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente
all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al primo
periodo sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia'
presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei
redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle
entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati,
dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione
dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.