ART. 240
Norme di coordinamento
(articolo 1, commi 74 e 75, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
imposta regionale sulle attivita' produttive; per i contribuenti che
hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e' ridotto di un anno. In caso di infedele indicazione, da parte
dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di
cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, che
determinano la cessazione del regime previsto dalle disposizioni del
presente capo, nonche' le condizioni di cui all'articolo 235, comma
2, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II,
capo I, II e III e titolo III del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore
reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a
quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene
meno taluna delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, ovvero
si verifica taluna delle fattispecie indicate all'articolo 233, comma
1.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.