(Testo unico imposte sui redditi-art. 240)
                              ART. 240 
                       Norme di coordinamento 
     (articolo 1, commi 74 e 75, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e  il  contenzioso
si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  vigenti  in
materia di imposte dirette, di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
imposta regionale sulle attivita' produttive; per i contribuenti  che
hanno  un  fatturato  annuo  costituito  esclusivamente  da   fatture
elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo  43,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e' ridotto di un anno. In caso di infedele indicazione, da parte
dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni  di
cui all'articolo 232, comma 1,  e  all'articolo  233,  comma  1,  che
determinano la cessazione del regime previsto dalle disposizioni  del
presente capo, nonche' le condizioni di cui all'articolo  235,  comma
2, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II,
capo I, II e  III  e  titolo  III  del  testo  unico  delle  sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al  decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 173, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore
reddito accertato supera del  10  per  cento  quello  dichiarato.  Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo  a
quello in cui, a seguito di accertamento divenuto  definitivo,  viene
meno taluna delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, ovvero
si verifica taluna delle fattispecie indicate all'articolo 233, comma
1. 
2.  Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,   per   il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.