(Testo unico imposte sui redditi-art. 241)
                              ART. 241 
            Previsioni di rinvio in materia previdenziale 
   (articolo 1, commi da 76 a 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. I soggetti di cui all'articolo 232, comma 1,  esercenti  attivita'
d'impresa  possono  applicare,  ai  fini  contributivi,   il   regime
agevolato di cui al presente articolo. 
2. Il reddito forfettario determinato ai sensi delle disposizioni del
presente capo costituisce base imponibile ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su  tale  reddito  si  applica  la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la  disposizione  di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
3. Nel caso in  cui  siano  presenti  coadiuvanti  o  coadiutori,  il
soggetto di cui al comma 1 puo'  indicare  la  quota  di  reddito  di
spettanza   dei   singoli   collaboratori,   fino   a   un   massimo,
complessivamente, del 49 per cento. Per  tali  soggetti,  il  reddito
imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta  si  determina
ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438. 
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli  enti
previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 1 sono effettuati
entro gli stessi termini  previsti  per  il  versamento  delle  somme
dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 
5. Ai soggetti di cui al comma 1 e ai loro  familiari  collaboratori,
gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di
eta', non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59,  comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
6. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui  all'articolo  232,
comma 1, non si  applica  la  riduzione  contributiva  di  tre  punti
percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2  agosto
1990, n. 233. 
7. Il regime contributivo agevolato cessa  di  avere  applicazione  a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna  delle
condizioni di cui all'articolo  232,  comma  1,  ovvero  si  verifica
taluna delle  fattispecie  di  cui  all'articolo  233,  comma  1.  La
cessazione  determina,  ai  fini  previdenziali,  l'applicazione  del
regime ordinario di determinazione e  di  versamento  del  contributo
dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso,
determina  l'impossibilita'   di   fruire   nuovamente   del   regime
contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui
all'articolo  232,  comma  1.  Non   possono   accedere   al   regime
contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano  richiesta,
ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle  condizioni  di
cui all'articolo 232, comma 1, nell'anno della richiesta stessa. 
8. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di
cui all'articolo 232,  comma  1,  che  intraprendono  l'esercizio  di
un'attivita' d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica,
apposita dichiarazione messa a  disposizione  dall'INPS;  i  soggetti
gia' esercenti attivita' d'impresa presentano, entro  il  termine  di
decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle
modalita' indicate, l'accesso al regime  agevolato  puo'  avvenire  a
decorrere   dall'anno   successivo,   presentando    nuovamente    la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito,  ferma  restando  la
permanenza delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1. 
9.  L'Agenzia  delle  entrate  e  l'INPS  stabiliscono  le  modalita'
operative  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati  necessari
all'attuazione del regime contributivo agevolato.