(Testo unico imposte sui redditi-art. 242)
                              ART. 242 
                     Norme che restano abrogate 
(articolo 1, commi 85 e 88, legge 23 dicembre 2014, n. 190;  articolo
10, comma 12-undecies, primo periodo, decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
                               n. 11) 
 
1. Restano abrogati: 
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
2. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014
si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo  27,
commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare
ad avvalersene per  il  periodo  che  residua  al  completamento  del
quinquennio   agevolato   e   comunque   fino   al   compimento   del
trentacinquesimo anno di eta'. 
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettere b) e c), e  fermo
restando quanto stabilito dal comma 2, sono prorogate le disposizioni
previste dagli articoli 27, commi 1,  2  e  7,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e  117,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, per i  soggetti  che,  avendone  i  requisiti,
decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta  nel  corso
dell'anno 2015.