(CODICE CIVILE-art. 315 bis)
                            Art. 315-bis 
 
                (( (Diritti e doveri del figlio). )) 
 
  ((Il figlio ha diritto di essere  mantenuto,  educato,  istruito  e
assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue  capacita',
delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. 
 
  Il figlio ha  diritto  di  crescere  in  famiglia  e  di  mantenere
rapporti significativi con i parenti. 
 
  Il figlio minore che abbia compiuto gli anni  dodici,  e  anche  di
eta' inferiore ove capace di  discernimento,  ha  diritto  di  essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. 
 
  Il figlio  deve  rispettare  i  genitori  e  deve  contribuire,  in
relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al  proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa)).