(CODICE CIVILE-art. 316)
                              Art. 316. 
 
                 (Esercizio della patria potesta'). 
 
  Il figlio e' soggetto alla  potesta'  dei  genitori  sino  all'eta'
maggiore o  all'emancipazione.  Questa  potesta'  e'  esercitata  dal
padre. Dopo la morte del padre e negli  altri  casi  stabiliti  dalla
legge essa e' esercitata dalla madre.