(CODICE CIVILE-art. 318)
                              Art. 318. 
 
                   (Abbandono della casa paterna). 
 
  Il figlio non puo' abbandonare la casa  paterna  o  quella  che  il
padre gli ha destinata. Qualora se ne allontani  senza  permesso,  il
padre puo' richiamarlo, ricorrendo,  se  e'  necessario,  al  giudice
tutelare.