(CODICE CIVILE-art. 319)
                              Art. 319. 
 
                   (Cattiva condotta del figlio). 
 
  Il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta  del  figlio,
puo',  salva  l'applicazione  delle  norme  contenute   nelle   leggi
speciali,   collocarlo   in   un   istituto   di   correzione,    con
l'autorizzazione del presidente del tribunale. 
 
  L'autorizzazione  puo'  essere  chiesta   anche   verbalmente.   Il
presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con  decreto
senza formalita' di atti e senza dichiarare i motivi. 
 
  Contro il decreto del presidente del tribunale e'  ammesso  ricorso
al presidente della corte di appello, il quale  provvede  sentito  il
pubblico ministero.