Art. 319. (Cattiva condotta del figlio). Il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio, puo', salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale. L'autorizzazione puo' essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalita' di atti e senza dichiarare i motivi. Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero.