(CODICE CIVILE-art. 320)
                              Art. 320. 
 
                 (Rappresentanza e amministrazione). 
 
  Il padre rappresenta i figli nati e nascituri  in  tutti  gli  atti
civili e ne amministra i beni. 
 
  Egli tuttavia non puo' alienare, ipotecare, dare in  pegno  i  beni
del figlio, rinunziare  a  eredita',  accettare  donazioni  o  legati
soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre  in  nome
di lui mutui, locazioni oltre  il  novennio  o  compiere  altri  atti
eccedenti 
 
  i  limiti  dell'ordinaria   amministrazione,   ne'   transigere   o
promuovere giudizi relativi a tali atti,  se  non  per  necessita'  o
utilita' evidente del figlio stesso e dopo autorizzazione del giudice
tutelare. 
 
  I capitali non possono essere  riscossi  senza  autorizzazione  del
giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. 
 
  L'esercizio di un'impresa commerciale non puo' essere continuato se
non  con  l'autorizzazione  del  tribunale,  su  parere  del  giudice
tutelare.   Questi   puo'    consentire    l'esercizio    provvisorio
dell'impresa,  fino  a   quando   il   tribunale   abbia   deliberato
sull'istanza. 
 
  Se sorge conflitto  d'interessi  tra  figli  soggetti  alla  stessa
patria potesta' o tra essi e il padre, il giudice tutelare nomina  ai
figli un curatore speciale.