(CODICE CIVILE-art. 321)
                              Art. 321. 
 
               (Accettazione di eredita' e donazioni). 
 
  Se il padre non puo' o non vuole accettare le eredita' devolute  ai
figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredita' e le
donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice
tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente. 
 
  Quando manca  l'accettazione  della  madre  o  dell'ascendente,  il
tribunale, su richiesta del figlio stesso o di alcuno dei  parenti  o
anche  su  istanza   del   pubblico   ministero,   puo'   autorizzare
l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e  sentito
il padre.