(CODICE CIVILE-art. 323)
                              Art. 323. 
 
                     (Atti vietati al genitore). 
 
  Il genitore esercente la patria potesta' non puo', neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirente direttamente o per  interposta  persona
dei beni e dei diritti del minore. 
 
  Gli atti compiuti in violazione di questo  divieto  possono  essere
annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. 
 
  Il genitore esercente la patria potesta' non puo' neppure diventare
cessionario di alcuna ragione o credito verso il minore.