Art. 323. (Atti vietati al genitore). Il genitore esercente la patria potesta' non puo', neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. Il genitore esercente la patria potesta' non puo' neppure diventare cessionario di alcuna ragione o credito verso il minore.