(CODICE CIVILE-art. 324)
                              Art. 324. 
 
                         (Usufrutto legale). 
 
  Il padre ha l'usufrutto dei beni del  figlio  finche'  esercita  la
patria potesta', salvo quanto e' disposto nell'art. 328. 
 
  Non sono soggetti ad usufrutto legale: 
    1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per  esercizio  di
milizia, ufficio,  impiego,  professione  o  arte  o  in  altro  modo
separatamente col proprio lavoro o con la propria industria; 
    2) i beni lasciati o  donati  al  figlio  per  intraprendere  una
carriera, un'arte o una professione; 
    3) i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne
abbia l'usufrutto: la  condizione  pero'  non  ha  effetto  pei  beni
spettanti al figlio a titolo di legittima; 
    4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione  e
accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' del padre.