(CODICE CIVILE-art. 326)
                              Art. 326. 
 
   (Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti). 
 
  L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno
o d'ipoteca, ne' di esecuzione da parte dei creditori. 
 
  L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei  creditori
del padre non puo' aver luogo per debiti che il  creditore  conosceva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.