(CODICE CIVILE-art. 327)
                              Art. 327. 
 
                   (Usufrutto legale della madre). 
 
  I precedenti articoli sono applicabili alla madre che  esercita  la
patria potesta'. 
 
  L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potesta'
e' esercitata dal padre, se  questi  e'  escluso  dall'usufrutto  per
cause a lui personali.