(CODICE CIVILE-art. 329)
                              Art. 329. 
 
   (Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale). 
 
  Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i
beni  del  figlio  convivente  con  esso  senza  procura   ma   senza
opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere  conto
dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che  a  consegnare  i
frutti esistenti al tempo della domanda.