(CODICE CIVILE-art. 332)
                              Art. 332. 
 
               (Reintegrazione nella patria potesta'). 
 
  Il tribunale puo' reintegrare nella patria potesta' il genitore che
ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la  decadenza
fu pronunziata, e'  escluso  ogni  pericolo  di  pregiudizio  per  il
figlio.