Art. 333. (Condotta del genitore pregiudizievole al figlio). Quando la condotta del genitore non e' tale da dar luogo alla pronunzia, di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale puo', secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla casa paterna.