(CODICE CIVILE-art. 333)
                              Art. 333. 
 
         (Condotta del genitore pregiudizievole al figlio). 
 
  Quando la condotta del genitore non  e'  tale  da  dar  luogo  alla
pronunzia, di decadenza prevista dall'art. 330,  ma  appare  comunque
pregiudizievole al figlio, il tribunale puo', secondo le circostanze,
adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio e  puo'
anche disporre l'allontanamento di lui dalla casa paterna.