(CODICE CIVILE-art. 334)
                              Art. 334. 
 
                  (Rimozione dall'amministrazione). 
 
  Se il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo'
stabilire  le  condizioni  a   cui   il   genitore   deve   attenersi
nell'amministrazione o puo' rimuoverlo dall'amministrazione stessa  e
privarlo anche, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. 
 
  Disposta la  rimozione,  l'amministrazione  e'  affidata  all'altro
genitore e, se questi manca o non puo' esercitarla, a un curatore.