Art. 334. (Rimozione dall'amministrazione). Se il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui il genitore deve attenersi nell'amministrazione o puo' rimuoverlo dall'amministrazione stessa e privarlo anche, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. Disposta la rimozione, l'amministrazione e' affidata all'altro genitore e, se questi manca o non puo' esercitarla, a un curatore.