(CODICE CIVILE-art. 336)
                              Art. 336. 
 
                           (Procedimento). 
 
  I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su
ricorso della madre, dei parenti o del pubblico ministero  e,  quando
si tratta di revocare deliberazioni  anteriori,  anche  del  genitore
interessato. 
 
  Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte  informazioni
e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento  e'
richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. 
 
  In caso di urgente necessita' il giudice  tutelare  puo'  adottare,
anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del  figlio,
riferendone al pubblico ministero.