(CODICE CIVILE-art. 337)
                              Art. 337. 
 
                  (Vigilanza del giudice tutelare). 
 
  Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle  condizioni
che  il  tribunale  abbia  stabilite  per  l'esercizio  della  patria
potesta' e per l'amministrazione dei beni.