(CODICE CIVILE-art. 338)
                              Art. 338. 
 
             (Condizioni imposte alla madre superstite). 
 
  Il padre puo' per testamento, per atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata stabilire condizioni alla  madre  superstite  per
l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni. 
 
  La madre, che non voglia accettare le condizioni, puo' domandare di
essere dispensata dall'osservanza di esse; e il tribunale provvede in
camera di consiglio,  assunte  informazioni  e  sentito  il  pubblico
ministero e, se possibile, i parenti sino al terzo grado.