Art. 340. (Nuove nozze della madre). La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli. In caso d'inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l'amministrazione e il marito e' responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata. Il tribunale, su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni. L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore del Re entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.