(CODICE CIVILE-art. 340)
                              Art. 340. 
 
                     (Nuove nozze della madre). 
 
  La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve  darne  notizia  al
tribunale prima  che  sia  celebrato  il  matrimonio.  Il  tribunale,
assunte le informazioni del caso e  sentito  il  pubblico  ministero,
delibera se l'amministrazione  dei  beni  possa  esserle  conservata,
oppure stabilisce condizioni riguardo  all'amministrazione  stessa  e
all'educazione dei figli. 
 
  In caso d'inosservanza della precedente disposizione la madre perde
di diritto l'amministrazione e il marito e'  responsabile  in  solido
dell'amministrazione esercitata in passato e  di  quella  in  seguito
indebitamente conservata. 
 
  Il tribunale, su istanza del pubblico ministero  o  dei  parenti  o
anche  d'ufficio,  qualora  non  creda  di   riammettere   la   madre
nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare
per l'educazione dei figli e sulla nomina  di  un  curatore  ai  loro
beni. 
 
  L'ufficiale  dello  stato  civile,  che  celebra  o  trascrive   il
matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore del Re  entro
dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.