(CODICE CIVILE-art. 341)
                              Art. 341. 
 
                 (Responsabilita' del nuovo marito). 
 
  Quando la madre e' mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi  e'
riammessa,  il  marito  s'intende  sempre  ad   essa   associato   in
quell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.