(CODICE CIVILE-art. 342)
                              Art. 342. 
 
               (Nuove nozze del genitore non ariano). 
 
  Il genitore di razza non ariana, che  abbia  figli  considerati  di
razza ariana, se passa a nuove nozze con persona di  razza  pure  non
ariana, perde la patria potesta' sui figli stessi, e  la  tutela  dei
medesimi e' affidata di preferenza ad uno degli avi di razza ariana.