(Protocollo-art. 59)
                               Art. 59 
 
  Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla  libera
prestazione dei servizi all'interno della Comunita' sono gradatamente
soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei  cittadini
degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita' che non  sia
quello del destinatario della prestazione. 
  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'   su   proposta   della
Commissione, puo'  estendere  il  beneficio  delle  disposizioni  del
presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e
stabiliti all'interno della Comunita'.