(Protocollo-art. 63)
                               Art. 63 
 
  1. Entro  la  fine  della  prima  tappa,  il  Consiglio  stabilisce
all'unanimita', su proposta della Commissione e previa  consultazione
del Comitato economico  e  sociale  e  dell'Assemblea,  un  programma
generale per la soppressione delle restrizioni esistenti  all'interno
della Comunita' relative alla libera prestazione dei servizi. 
  La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel  corso  del
primo biennio della prima tappa. 
  Il programma  fissa,  per  le  singole  categorie  di  servizi,  le
condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione. 
  2. Per attuare il programma generale ovvero, in  mancanza  di  tale
programma, per realizzare una  tappa  della  liberalizzazione  di  un
determinato servizio, il Consiglio, su proposta della  Commissione  e
previa  consultazione  del  Comitato  economico  e  sociale  e  della
Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all'unanimita'  fino  al
termine della prima tappa, e a maggioranza qualificata in seguito. 
  3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2  sono
in generale considerati con priorita' i servizi che  intervengono  in
modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui  liberalizzazione
contribuisce a facilitare gli scambi di merci.