(Protocollo-art. 65)
                               Art. 65 
 
  Fino a quando non saranno  soppresse  le  restrizioni  alla  libera
prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza
distinzione di nazionalita' o di residenza a tutti  i  prestatori  di
servizi contemplati dall'art. 59, primo comma.