(Convenzione - art. 245)
                            Articolo 245 
          Ricerca scientifica marina nel mare territoriale 
   Gli Stati costieri, nell'esercizio delle proprie sovranita', hanno
il diritto esclusivo di  regolamentare,  autorizzare  e  condurre  la
ricerca scientifica marina nel loro  mare  territoriale.  La  ricerca
scientifica marina nel mare  territoriale  viene  condotta  solo  con
l'espresso consenso dello Stato costiero e alle  condizioni  da  esso
stabilite.